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Il lavoro fra diritto ed economia - Dallo statuto dei lavoratori al jobs act

Il dott. Vito Di Bella, già direttore dell'ispettorato del lavoro della Sicilia, ha relazionato sulle sfaccettature sia storiche che attuali del contratto di lavoro

Relatore: Dott. Vito Di Bella Vito - già Direttore dell’Ispettorato del lavoro della Sicilia

Il termine lavoro in senso lato sta ad indicare qualunque azione svolta dall’uomo, ma anche da una forza meccanica, fisica, chimica, ecc., funzionale ad un risultato di utilità.   

I mondi del diritto e dell’economia attenzionano ogni forma di lavoro quale fattore di sviluppo, sia pure non sempre su piani convergenti.

Il Diritto del lavoro si spendesul lavoro dell’uomo lavoratoreper assicurargli una serie di tutele connesse con il suo status,mentre l’economia riguarda sostanzialmente il lavoro in sé, come strumento rivolto a produrre beni e servizicon valore aggiunto, utili a soddisfare bisogni.
Ancorchè speculari, le due visioni sul lavoro spesso non coincidono sul sociale e sull’etica. Gli effetti indotti e distorti non di rado contribuiscono a creare nel contempo i fenomeni del lavoro regolare e del lavoro irregolare o in nero.
In costanza di processi di ristrutturazione, riconversione, trasformazione, accorpamento, cessione di rami, ecc. le aziendenel perseguire i propri fini guardano all’aspetto economico e, nel ricombinare i fattori produttivi (capitale, lavoro e impresa), abitualmente rimediano con il taglio dei posti di lavoro, senza riguardo più di tantoper le esigenze delle risorse umane.
Diversamente che per la machina, la fatica fisica o intellettuale induce nel lavoratore uno stato di sofferenza che aumenta più che proporzionalmente con la durata della prestazione e accresce i fattori dirischio per la sua sicurezza e per la sua salute.
I passaggi intervenuti nel tempo sul modo di lavorare e sui modelli sociali,nonché la presa di coscienza dei soggetti,hanno posto la necessità dell’intervento dello Statoper una regolamentazione del problema lavoro, nell’interesse del singolo e della collettività.
Ormai tutti gli Stati a democrazia matura pongono al centro delle loro Carte Costitutive la questione dellaumanizzazione del lavoroattraverso un sistema di Welfare che affranchi il lavoratore dai bisogni economici e di sicurezza psicofisica.
La Costituzione italiana enuncia avanzati principi programmatici sul diritto allavoro, sulla tutela della salute del lavoratore, sulla previdenza e assistenza in caso di malattia e infortunio, sui vincoli all’economia per evitare lo sfruttamento e tant’altro.
LoStato socialerimane comunque un concetto sfuggente ed un Sistema disicurezza sociale, pensato due secoli orsono, viaggia ancora tra mito e realtà.
 
La legge della domanda e dell’offerta pone in essere fra due soggetti il Rapporto di lavoroche si concretizza in un Contratto di lavoro, obbligazione a prestazioni corrispettive, con rito normalmente collettivo.
La legislazione italiana classica contempladue forme di lavoro:
a) illavoro autonomo in cui il lavoratore si organizza autonomamente per fornire un risultato, dietro un compenso stabilito in anticipo (artigiano, commerciante, professionista);
b) il lavoro subordinato in cui il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le sue energie fisiche o intellettuali per un determinato tempo, dietro retribuzione (operaio ed impiegato dipendenti).
In tempi recenti sono state create nuove tipologie di lavoro, mutuate      anche da legislazioni europee ed extraeuropee e di cui si dirà.
Il rapporto di lavoro subordinato, il prevalente sul mercato del lavoro, può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato ove venga apposto un termine al contratto.
Entrambe le forme possono prevedere una prestazione a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
Sono evidenti i benefici della stabilità d’impiego full time, raccomandata anche dall’Unione Europea e che allo stato pare si allontani dalla pratica corrente.
 
Nel fare un excursus storico si ha modo di constatare che la legislazione giuslavoristica italiana non è e non è stata sempre precisa e puntuale, neppure chiara.
L’abbondante produzione letterale spesso risulta dettata da fatti contingenti e momenti emergenziali, sovrapposta nel breve periodo, con l’effetto di una difficile applicazione e dell’impossibilità di una verifica attendibile, a danno della efficienza e della efficacia.  
Un passo significativo verso l’attuazione di uno Stato sociale è stato compiuto dal nostro legislatore con la legge 20 maggio 1970 n. 300, meglio nota come 'Statuto dei lavoratori '.
La Carta dei diritti dei lavoratorièun momento di civiltà giuridica il cui spirito vuole porre la figura del lavoratore al centro del lavoro inteso quale mezzo di vita per la persona umana, strumento per affrancarla dai bisogni economici, di miglioramento nella scala sociale, di rafforzamento dellasua dignità.
La normativa ricomprende una serie di tutele che attengono alla sfera psicofisica, sociale e morale del prestatore sul posto di lavoro; per tutte, le garanziecontro i trattamenti discriminatori per sesso, religione e opinioni, i controlli a distanza, le visite mediche private, la salvaguardia delle mansioni svolte, le Commissioni interne per la sicurezza, la tutela sindacale, la reintegrazione sul posto di lavoro nel caso di licenziamento per causa ingiusta.
Ad avviso di taluni oggi il testo avrebbe fatto il suo tempo per cui dovrebbe essere abolito o modificato. Di fatto, con l’azione denigratoria dedicata pare sia già iniziata, quantomeno,una operazione di spacchettamento.
I processi di globalizzazione nel villaggio Terra vanno cambiando gli equilibri demografici e socioeconomici, equilibri che interessano direttamente il fattore lavoro il quale ne risente in termini quantitativi e qualitativi.
I cambiamenti intervenuti nei vari ordini socioeconomici si ripercuotono all’interno dell’intero sistema lavoristico, stante alla Teoria dei Sistemi sociali di Bertalanffy.
Il compianto Professore Marco Biagi negli anni 2000 ne aveva intuìto il senso e la portata che espresse nel suo Libro bianco.
Il Legislatore 2003/276ne operò una stesura normata che risente fortemente del clima politico dominante dell’epoca, con apporti non proprio aderenti al pensiero dell’insigne giurista. In ogni caso d’impatto significativo.
Alla dicotomia tradizionale vengono aggiunte altre tipologie di rapporti, in ragione   del bisognodi una maggiore flessibilità del lavoro corredata di adeguata formazione professionale, condizioni valutatepiù aderenti alle necessità del mondo del lavoro del momento e più funzionale all’occupazione gravata da forti tassi di disoccupazione e precarietà.
Il lavoro parasubordinatoè un istituto mediano tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, campo in cui il lavoratore esegue la sua opera in autonomia, ma in coordinamento e continuità con l’impresa.
Trattasi dei Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.),poi perfezionati come Contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (CO.CO.PRO.).
Detta forma di lavoro ha trovato e continua a trovare una larga applicazione in ogni settore economico e per qualunque livello professionale, laddove sarebbe specifico per alte qualifiche o professionalità emergenti. Lo spazio si impone oltre che per motivi tecnici anche perché ha per l’impresa un costo inferiore rispetto al lavoro subordinato. Inoltre consente mille vie di fuga con le diecine di varianti che conducono nella realtà ad una esasperante   precarizzazione.
Il lavoro somministrato o staff leasing realizza un contratto di affitto fra una Agenzia per il lavoroe un’impresacon cui la prima recluta, seleziona e forma lavoratori da fornire alla seconda.
Detti lavoratori vengono retribuiti e assicurati dall’Agenzia, ma operano funzionalmente per l’impresa che ne paga l’affitto.
Il Dec. Legs. 276 abroga la precedente disciplina contenuta nella legge 1369/1960 che vietava l’appalto di manodopera. Ed ancora liberalizza il sistema del collocamento pubblico.
Sia pure costosa, la somministrazione consente alle aziende di reperire piùagevolmente manodopera ad alta professionalità e a non gravarsi di costi del lavoro indiretti.
Alla Pubblica Amministrazione ha consentito magari di bypassare il blocco di assunzione in ruolo di personale.
Il lavoro ripartito o job sharing consente a due lavoratori di assumere in solido un’unica obbligazione di lavoro. In pratica, due persone si dividono lo stesso posto di lavoro e concordano autonomamente la ripartizione dell’orario di lavoro, della retribuzione e le sostituzioni fra di loro.
Formula tipica per il portierato condominiale, pare stenti a decollarein questo  comparto come in altri.
Il lavoro a chiamata o intermittente o job on callè un rapporto di lavoro subordinato mediante il quale un lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro prestazioni di carattere discontinuo o intermittente per periodi predeterminati nell’arco dell’anno, del mese, della settimana.
Ha il fine di regolare il lavoro svolto saltuariamente, quale quello del personale della ristorazione, dei pubblici esercizi stagionali, nelle circostanze di ricevimenti, banchetti, festeggiamenti, ecc. e per il quale lavoro a fronte del compenso è prassi corrente emettere impropriamente ricevute fiscali o fatture.
Il lavoro occasionale di tipo accessorioè una ulteriore figura introdotta che mira alla tutela di forme di lavoro marginale svolto per conto di aziende epure di famiglie.
Nel contempo tende ad assicurare una qualche fonte di reddito a studenti lavoratori, pensionati, individui in mobilità, attori nella fattispecie.
La prima versione riservata ai lavori agricoli è stata successivamente estesa a quasi tutte le attività economiche.
I caratteri della occasionalità e della accessorietà nella ultima formulazione incontrano solo limiti di reddito: non più di € 2.000 annui per parte del singolo committente ed € 5.000 annui complessivi per parte del singolo lavoratore.
Il compenso viene pagato dal committente conBuoni lavoro o Voucher il cui importo include una quota parte di contributi previdenziali in favore del lavoratore che potrà commutarli in valuta corrente
I redditi così conseguiti sono esenti da imposizione fiscale, vale a dire che non fanno cumulo nel reddito complessivo del lavoratore. Non incidono sul suo stato di pensionato o di disoccupato.
Tra le parti non si costituisce alcun rapporto di lavoro, ma il rapporto in essere rimane tutelato da assicurazioni INPS e INAIL,
In sostanza, senza particolari lacci burocratici, costituisce una garanzia di sicurezza contro ogni possibile evenienza, in specie per il committente privato nei piccoli lavori di manutenzioni domestiche, pulizie, giardinaggio, babysittering, ecc,
     

Sull’onda lunga della crisi economica e della elevata disoccupazione, soprattutto giovanile scolarizzata e non, nell’anno 2012 il nostro legislatore ritiene di procedere ad una ulteriore Riformadel lavoroche crei un mercato inclusivo e dinamico,al fine di conseguire una buona occupazione e un riordino del sistema pensionistico.
La Legge 92/2012, meglio nota come Legge Fornero, torna sulla flessibilità del lavoro e, pur senza stravolgere gli impalcati giuridici esistenti, interviene sui contratti a termine, sull’apprendistato, sulle assunzioni con lo staff leasing, sul contratto di lavoro part time, sul lavoro parasubordinato pretendendone un progetto di base, sui licenziamenti e sul loro obbligo di motivazione.
La legge ritocca anche il lavoro autonomo della forma canonica,nella parte abusata delle Partite IVA.
Quest’ultima modalità che interessa un crescente numero di soggetti frequentemente sottende un rapporto subordinato che diviene ora a presunzione come tale.
Inoltre stabilisce il principio che il tirocinante ha diritto ad una congrua indennità, nella mappa dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro, tirocini con categorie disagiate, tirocini curriculari.
A parte tutto, la Riforma Forneroviene ricordata per aver introdotto l’ASPI al posto della vecchia Indennità di disoccupazione e per aver riformato ulteriormente il sistema pensionistico elevando l’età pensionabile, passando in toto al sistema contributivo, riparametrando anzianità e contribuzione.
La misura, pur dettata da valide ragioni quali l’invecchiamento demografico e le questioni di equilibrio finanziario, sta creando non pochi disagi nel privato e nel pubblico (ad esempio esodati e personale della scuola) per le aspettative mancate, tant’è che si discute di modifiche compatibili.
Fresca ancora la Riforma del lavoro di cui sopra, ritoccata dal successivo Esecutivo, l’attuale Governo delinea un nuovo programma di riforme che interessano il Welfare,programma  noto ai più come Jobs Act, alias Statuto del lavoro o delle attività lavorative.
La Legge 183/2014 delega al Governo l’emanazione di Decreti attuativi in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Interviene su una plateadi argomenti che attengono istitutilavoristici, previdenza, Pubblica Amministrazione, riduzione del costo del lavoro, ecc.,L’obiettivo dichiarato è la competitività del mercato del lavoro, l’incremento dell’occupazione specialmente nelle fasce giovanili e NET, l’estensione delle tutele alle fasce deboli, la riforme e la razionalizzazione della spesa anche con l’ammodernamento della Burocrazia preposta.
Per grandi linee, i punti qualificanti possono essere così riassunti:
a)contratto unico a tempo indeterminato e a tutele crescenti,
b) superamento dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori,
c) riordino delle tipologie contrattuali,
d) possibilità per l’imprenditore di demansionare il dipendente,
e) regole nuove e più semplici per l’installazione di impianti audiovisivi per il controlloa distanza di locali e attrezzature,
f) eliminazione della Cassa integrazione guadagni nel caso di aziende cessate definitivamente,
g) estensione dell’ex indennità di disoccupazione (ora ASPI e dal maggio 2015 NASPI) ai lavoratori parasubordinati,
h) estensione dell’indennità di maternità alle lavoratrici parasubordinate e alle donne lavoratrici autonome con figli disabili,
i) riforma degli ammortizzatori sociali,
l) istituzione di una Agenzia nazionale sotto il controllo del Ministero del lavoro per i servizi per il lavoro e l’attività dell’ASPI.
Questa più recente ricostruzione legislativa vuole innovare sicuramente nel metodo e nel merito del mondo del lavoro italiano, con azioni di carattere restrittivo ed estensivo rivolte a lavoratori ed imprese, azioni che tante diverse reazioni stanno producendo nello scenario dalle parti in causa.
Come accade, in presenza di ogni cambiamento a preventivo i giudizi delle partisono contrastanti, magari strumentalmente, poiché riflettono differenti impostazioni ideologiche e divergenti interessi. Oltretutto, a consuntivo necessita pure verificare se il budget approntato dispone di coperture finanziarie sufficienti a raggiungere il target sperato.
In effetti, pur se presenta zone di luce e di ombra, se si vuole la nuova legislazione la si potrebbe pure considerare ambiziosa nella misura in cui proietta un targetin uno scenario europeo e internazionale in progress.
Proprio in questi momenti il Governo sta varando i primi due Decreti attuativi aventi ad oggetto la disciplina dei licenziamenti e dei contratti di lavoro, proprio per dare operatività alla materia della delega. Allo stato rimane esclusa la Pubblica Amministrazione.
Detti provvedimenti di politica attiva del lavoro dal marzo 2015 vanno a sostituire altri di non lontana memoria, divenuti già di politica passiva.
Se ne dà una breve sintesi di una prima lettura.
L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori subisce ulteriori modifiche tale da considerarsi superato. Scompare la tutela reale con la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro nei casi di licenziamento illegittimo, per causa ingiusta.
Il giudice ora potrà condannare il datore di lavoro all’indennizzo economico proporzionato all’anzianità di servizio del dipendente. Permane il reintegro solo nei casi di risoluzione del rapporto per motivi discriminatori.
La disciplina si applica sia ai licenziamenti individuali e sia ai licenziamenti collettivi, malgrado i pareri non vincolanti non proprio coincidenti delle apposite Commissioni parlamentari.
In sostanza passa il principio economico della monetizzazione quale risarcimento anche delladignità umana.
Si rafforza il principio che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro. Detto contratto sarà a tutele crescenti e fa pendant con le assunzioni agevolate di contributi previdenziali nel primo triennio e l’indennizzo in caso di licenziamento.
Scompare il lavoro parasubordinato (CO.CO.CO./CO.CO.PRO.) in favore del lavoro subordinato nei casi in cui i rapporti di collaborazione concretino prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
L’istituto permane in specifici casi disciplinati dalla contrattazione di lavoro, per determinate attività no profit, sportive, ecc.
In sostanza, viene enunciata la regola, ma con deroghe che si auspica non superino la stessa regola.
L’entrata in vigore è prevista per l’anno 2016 ed è parimenti previsto un regime transitorio.
L’associazione in partecipazione quale prevista dal Codice Civile viene modificato nel verso del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per l’associato che apporta solo lavoro.
Il demansionamento del dipendente viene riportato nei seguenti termini. In caso di modifiche degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore.
Il lavoratore mantiene il livello di inquadramento ed il trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per particolari elementi retributivi legati alla qualifica.
Sia pure con delle rimodulazioni, rimangono le figure giuridiche del lavoro intermittente, del contratto a termine di 36 mesi, del lavoro in affitto, del lavoro ripartito, dell’apprendistato, del lavoro occasionale di tipo accessorio il cui importo annuo massimo per il lavoratore viene elevato a Euro 7.000.
Il foglio bianco aspetta comunque di essere ancora interamente riempito con i decreti delegati mancanti.
In conclusione.
L’anamnesi di quasi un cinquantennio di legislazione lavoristica presenta una notevole volatilità sostanziale e formale, legata alla percezione politica della realtà fattuale nel tratto temporale, alla disoccupazione endemica del Paese, alle necessità di coordinazione con le Direttive e le Raccomandazioni dell’Unione Europea, alle congiunture, alle pressioni uguali e contrarie dei corpi sociali, al burocratese della scrittura, ecc.
Tutti i piani per il lavoro dichiarano di contenere proposte per la ripresa dell’economia e dell’occupazione, con vincoli sempre più stringenti per il lavoro.
Il movimento tendenziale di fondo, in definitiva, evidenzia uno scivolamento del lavoro dal mondo del diritto al mondo dell’economia.
L’opera del lavoratore italiano va perdendo i valori dello Statuto dei lavoratori in favore dello Statuto delle attività lavorative, come a sancire il principio che l’uomo è in funzione del lavoro piuttosto che il lavoro è in funzione dell’uomo.
Vale a dire che il parametro di valutazione del lavoro diviene sempre più la redditività, a prescindere dalla condizione dell’uomo lavoratore che dovrà accettare la legge dell’economia.
Un lavoro qualunque imposto, marginale, incerto, sofferto, allarga la malattia psicosociale nota come alienazione da lavoro.
In sostanza, sposta il proprio equilibrio verso il basso, su modelli meno virtuosi esistenti altrove e che non converrebbe prendere a falsariga.
In un regime di liberismo economico incontrollato il lavoratore rischia una continua perdita di diritti, fino a ridurli a mere aspettative.
Verosimilmente in futuro il sistema abbisognerà di ulteriori correttivi che, nel contesto multinazionale in cui viviamo, necessariamente dovranno essere condivisi.  Vito Di Bella
Trapani, 20 febbraio 2015                                                      
 

Immagine riferita a: Il lavoro fra diritto ed economia - Dallo statuto dei lavoratori al jobs act

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Autore Prof-Greco

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Inserito il 22 Febbraio 2015 nella categoria Relazioni svolte